Esecuzione sistematica del servizio civile

Violazione degli obblighi

Durante gli impieghi i civilisti devono rispettare le disposizioni previste dal diritto in materia di servizio civile. In caso di violazione il CIVI reagisce di conseguenza avviando una procedura disciplinare. Il civilista può prendere posizione in merito ai fatti («garanzia del diritto di essere sentiti»). In caso di attestata violazione degli obblighi il CIVI emana una decisione disciplinare: a seconda della gravità della colpa verrà presa una misura disciplinare sotto forma di ammonimento scritto o di multa fino a 2000 franchi.

Se sussiste un fondato sospetto iniziale che la violazione costituisca omissione o rifiuto del servizio civile, il CIVI sporge denuncia penale contro il civilista. Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

381 decisioni disciplinari
153 denunce durante 1 705 263 giorni di servizio

Attenzione: vengono prese misure anche contro gli istituti di impiego in caso di comportamenti illeciti, ad esempio revocando loro il riconoscimento come istituti d’impiego. La legge non prevede l’avvio di procedure disciplinari contro tali istituti perché questi, diversamente dai civilisti, soggetti all’obbligo di servizio civile, non sottostanno a rapporti giuridici particolari. Tuttavia, in caso di sospetto di atto di rilevanza penale, quale frode IPG, il CIVI può sporgere denuncia presso le autorità cantonali competenti.

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